Identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive.

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In vista dei numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel Paese, del Giubileo della Chiesa Cattolica , si rendono necessarie stringenti misure attuate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica

Data:

31 Dicembre 2024

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Descrizione

Facendo seguito a quanto richiesto con nota prefettizia prot. 96376/2024, si pone l’attenzione, in vista dei numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel Paese, anche in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica previsto per la città di Roma a partire dal 24 dicembre 2024, sulle stringenti misure attuate dal Capo della Polizia, finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.

Con circolare n.38138 del 18 novembre scorso, ha fornito chiarimenti in merito alle criticità connesse alla procedura di "identificazione da remoto" degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di key boxes all'ingresso.

In particolare, ha precisato che ai sensi dell’art. 109 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che, nelle 24 ore successive all'arrivo - e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, - gli stessi gestori comunichino alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente alloggiate.

Per effetto dell'art. 19-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge n.132 del 2018, gli obblighi previsti dal menzionato articolo 109 TULPS si applicano anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni.

Posta la finalità sopra descritta perseguita dalla norma, appare con chiarezza - osserva il Capo della Polizia nella citata circolare - che la gestione automatizzata dei check-in e dell'ingresso nella struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, si configuri quale procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.

Ha ritenuto, pertanto, di poter affermare che eventuali procedure di check-in "da remoto" non possano ritenersi satisfattive degli adempimenti di cui all'articolo 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive, confermando che i gestori di strutture ricettive sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dai Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, recante «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive», come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 settembre 2021.

Analogamente, il Capo della Polizia ha ritenuto di disporre in ordine alla necessità di registrare sul portale Alloggiati web i dati delle persone con le quali si effettua lo scambio di casa sulla piattaforma Home Exchange.

Al riguardo, ha osservato che il sito Home Exchange consiste in una piattaforma esposta su Web a cui è possibile iscriversi al fine di effettuare lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un dato periodo di tempo, in modo tale da garantire a ciascuna parte, a titolo gratuito, di visitare il Paese o la città dell'altra parte "contrattuale".

Vista la finalità della norma in argomento, come sopra descritta, appare con chiarezza - evidenzia la circolare in argomento - che anche l'ipotesi relativa allo scambio di casa con persone, cittadine italiane o straniere, senza l'inserimento dei relativi dati nel portale Alloggiati web, disattenderebbe la ratio delle previsioni normative, non potendosi escludere che l'iscrizione alla piattaforma Home Exchange avvenga mediante l'inserimento di dati "di fantasia", proprio al fine di aggirare le prescrizioni normative ed occupare un alloggio in modo ignoto alla Questura competente, con il pericolo di potenziali ricadute sulla sicurezza della collettività.

Il Capo della Polizia ha confermato l'obbligo, posto a carico anche di chi effettua tale tipo di "permuta", di verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 settembre 2021.

Sullo specifico punto, è stato evidenziato anche quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta".

Pertanto, in caso di cittadini stranieri, l'inserimento dei dati nel portale Alloggiati Web si legge nella circolare n. 38138 del 18.11.2024 - vale anche ai fini dell'adempimento del citato obbligo.

In sintesi, quindi, il Capo della Polizia ha confermato l'obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia, come nella ratio sottesa all'art. 109 TULPS, di verificare l'identità degli ospiti mediante accertamento de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti fomiti, comunicandola alla Questura territorialmente competente secondo le modalità, indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell 'Interno del 16 settembre2021.

Certo della consueta collaborazione.



Data fine pubblicazione: 01 Gennaio 2026

Ultimo aggiornamento: 31/12/2024


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